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lunedì 29 ottobre 2012

CORTE COSTITUZIONALE-MEDIAZIONE CIVILE


in attesa delle motivazioni del provvedimento della Corte Costituzionale ( ad oggi annunciato da un laconico comunicato stampa)  del 24 ottobre 2012, che annuncia l’incostituzionalità, per eccesso di delega, della norma che prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità (quindi nelle sole materie indicate dall’ articolo 5.1, comma 1, del Dlgs 28/2010) si impone una riflessione in merito alla operatività negli affari di mediazione.
a tal proposito risulta del tutto evidente che, sino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, la norma in oggetto resta in vigore per le mediazioni nuove e per quelle in corso.
stante questo assunto,  restano ovviamente in vigore le possibili conseguenze negative di cui all’articolo 8 del Dlgs 28/2010, essendo queste previste per tutte le tipologie di mediazioni, incluse quindi quelle volontarie, delegate e nascenti da clausola contrattuale che non sono state oggetto di sindacato di costituzionalità.

luca possieri

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