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"Prudenza e Giustizia con sei savi antichi"
Perugino
"Prudenza e Giustizia con sei savi antichi"
Perugino
mercoledì 27 giugno 2012
venerdì 22 giugno 2012
parcelle degli avvocati
E’ in dirittura di arrivo l’approvazione al Consiglio di Stato del DM con i nuovi criteri per il compenso dei professionisti elaborato dal Ministero della Giustizia. Molte novità per gli avvocati i cui compensi saranno liquidati per fasi con un incentivo del 25% se il procedimento si conclude con la conciliazione. Al contrario, in caso di inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito la parcella sarà ridotta del 50%. Si introduce quindi un collegamento tra la parcella e il risultato del giudizio, responsabilizzando anche gli avvocati ad evitare l’inizio di cause manifestamente infondate e premiando il ricorso alla conciliazione.
Gli avvocati si vedranno remunerati per cinque fasi nei giudizi civili, amministrativi e tributari:
1.studio della controversia;
2.introduzione del procedimento;
3.fase istruttoria;
4.fase decisoria;
5.e fase esecutiva.
Il DM contiene 42 articoli sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti.
http://www.mondoadr.it/cms/adr-news/nuove-parcelle-degli-avvocati-incentivo-del-25-con-la-conciliazione.html
Il DM contiene 42 articoli sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti.
http://www.mondoadr.it/cms/adr-news/nuove-parcelle-degli-avvocati-incentivo-del-25-con-la-conciliazione.html
giovedì 21 giugno 2012
Da Panorama - La carica dei nuovi pacificatori - REPORTAGE SULLA MEDIAZIONE
Questo articolo è presente anche nella rassegna stampa di:
- rassegna stampa consiglio nazionale forense
- rassegna stampa unione camere penali
- rassegna stampa consiglio nazionale degli ingegneri
- rassegna stampa consiglio nazionale forense
- rassegna stampa unione camere penali
- rassegna stampa consiglio nazionale degli ingegneri
mercoledì 20 giugno 2012
martedì 19 giugno 2012
venerdì 15 giugno 2012
domenica 10 giugno 2012
venerdì 8 giugno 2012
giovedì 7 giugno 2012
lunedì 4 giugno 2012
sabato 2 giugno 2012
venerdì 1 giugno 2012
Per controversie in materia di condominio
«Art. 71-ter. – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del Libro terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è parte.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit...à, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui all’’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui alL’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit...à, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui all’’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui alL’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».
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