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"Prudenza e Giustizia con sei savi antichi"
Perugino
"Prudenza e Giustizia con sei savi antichi"
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mercoledì 21 dicembre 2011
Unioncamere Piemonte - Arbitrato e mediazione
In caso di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori è possibile tentare una soluzione alternativa a quella giudiziale, ricorrendo ai servizi di arbitrato e mediazione, risparmiando sui tempi e sui costi della giustizia ordinaria.
La L. 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 2 comma 4) ha indicato nelle Camere di commercio i soggetti istituzionalmente preposti all'amministrazione di procedure conciliative e arbitrali volte a offrire a imprenditori, consumatori e utenti modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da costi contenuti e tempi brevi. Numerose leggi successive hanno ribadito tale vocazione.
La L. 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 2 comma 4) ha indicato nelle Camere di commercio i soggetti istituzionalmente preposti all'amministrazione di procedure conciliative e arbitrali volte a offrire a imprenditori, consumatori e utenti modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da costi contenuti e tempi brevi. Numerose leggi successive hanno ribadito tale vocazione.
- L’arbitrato permette di affidare a un soggetto terzo o ad un collegio, al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra le parti.
- La mediazione permette di arrivare a un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione, con l’aiuto di un terzo neutrale e imparziale.
Condanna in prima udienza per la mancata partecipazione in mediazione e incentivi alla mediazione delegata dai giudici
Schema di decreto legge recante <<Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile>>
a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente <<6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia>>
b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: <<Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,>> (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)
Articolo 13
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente <<6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia>>
b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: <<Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,>> (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/201110240/Provvedimenti/201104909_05.XML
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Storace, Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Associazione Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Adr Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n.41;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n,180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vietti: Mediazione non basta a deflazionare giustizia civile. Non ci possiamo permettere tre gradi di giudizio per tutte le controversie
Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, nel corso di un'intervista al Gr3 avvenuta nell'ambito di un'inchiesta sulla giustizia civile curata dal condirettore Gianfranco D'Anna e realizzata dalla redazio ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11224.asp
Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, nel corso di un'intervista al Gr3 avvenuta nell'ambito di un'inchiesta sulla giustizia civile curata dal condirettore Gianfranco D'Anna e realizzata dalla redazio ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11224.asp
lunedì 19 dicembre 2011
domenica 11 dicembre 2011
L’Azione di Classe (ex art.140 bis Cod. Cons.) come azione a tutela dei consumatori e suo rapporto con la mediazione finalizzata alla conciliazione. Prof. Luca Possieri
Class Action ">
Giustizia ordinaria e mediazione civile nell’attività aziendale, conparticolare riferimento al settore bancario. Prof. Luca Possieri
Primi dati incoraggianti dall’introduzione della obbligatorietà nella mediazionecivile. Prof. Luca Possieri
lunedì 5 dicembre 2011
domenica 4 dicembre 2011
giovedì 1 dicembre 2011
Articoli e proposte di legge del Parlamento europeo
Sono scaricabili dalle "Pagine" del blog
i seguenti documenti:
1) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
2) COMUNICATO STAMPA COMMISSIONE EUROPEA
3) DOMANDE E RISPOSTE SU ADR
4) MEZZI DI RICORSO DEI CONSUMATORI-ITALIA
5)PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
6)PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI ODR
7)SINTESI PER I CITTADINI
8)VALUTAZIONE IMPATTO ADR
Per la versione in inglese:
https://docs.google.com/open?id=0BzI9FikchVDCNzEyZTcyNjAtYzNmZi00NzcxLTg4NGUtOTI0YjViZTI2NjI5
Per la versione in francese:
https://docs.google.com/open?id=0BzI9FikchVDCOTNjNmQ0ZTYtMTQ5MS00NzBhLTk2ZmEtMWI1YzI2MWI1YTFj
Per la versione in inglese:
https://docs.google.com/open?id=0BzI9FikchVDCNzEyZTcyNjAtYzNmZi00NzcxLTg4NGUtOTI0YjViZTI2NjI5
Per la versione in francese:
https://docs.google.com/open?id=0BzI9FikchVDCOTNjNmQ0ZTYtMTQ5MS00NzBhLTk2ZmEtMWI1YzI2MWI1YTFj
giovedì 24 novembre 2011
martedì 15 novembre 2011
sabato 12 novembre 2011
lunedì 7 novembre 2011
Luca Possieri: La mediazione civile obbligatoria con particolare ...
Luca Possieri: La mediazione civile obbligatoria con particolare ...: http://www.mediatoriconciliatori.it/allegati/Mediazione304La%20M.pdf
domenica 6 novembre 2011
sabato 5 novembre 2011
venerdì 4 novembre 2011
Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 Ottobre 2011 | Mondo Mediazione
Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 Ottobre 2011
lunedì 31 ottobre 2011
venerdì 28 ottobre 2011
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