La L. 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 2 comma 4) ha indicato nelle Camere di commercio i soggetti istituzionalmente preposti all'amministrazione di procedure conciliative e arbitrali volte a offrire a imprenditori, consumatori e utenti modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da costi contenuti e tempi brevi. Numerose leggi successive hanno ribadito tale vocazione.
- L’arbitrato permette di affidare a un soggetto terzo o ad un collegio, al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra le parti.
- La mediazione permette di arrivare a un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione, con l’aiuto di un terzo neutrale e imparziale.
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